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Testo unico sulla sicurezza 81/08 e DLgs 231/01. Legami e differenze

Il Modello Organizzativo da adottare in azienda è unico, e deve contemporaneamente ottemperare a quanto stabilito dal DLgs 231/01 e dal Testo 81/08.

February 20, 2009
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Testo unico sulla sicurezza 81/08 e DLgs 231/01. Legami e differenze
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Da tempo si sta parlando dei molti punti di contatto tra i modelli organizzativi proposti dal DLgs 231/01 e di quelli del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro.

Il legame risulta ovvio se consideriamo che il legislatore, nell’introdurre queste norme, sta invitando le Aziende ad attivare un Modello Organizzativo, di Gestione e Controllo, che individui, analizzi e tenga sotto controllo i rischi che l’Azienda stessa corre nel suo operare quotidiano.

Ad avvalorare questa tesi, tutte le norme (anche quella sulla privacy, la 196/03) parlano di modelli organizzativi, ma il Modello Organizzativo di un’azienda è unico, e deve rispondere a tutte le norme.
In particolare, tutte le normative, all’interno dei loro ambiti d’applicazione, prevedono un’analisi dei processi, una valutazione dei rischi e una serie di misure per ridurre detti rischi.

Il Testo 81/08 e il DLgs 231/01, inoltre, indicano specificatamente delitti già contemplati e definiti dalla legge.

Questa parentela è stata poi sancita dalla legge 123 del 2007, che ha dato il via all’introduzione del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro e ha inserito all’interno del DLgs 231/01 un riferimento agli articoli del codice penale (589 e 590) relativi all’omicidio colposo e alle lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

La parentela tra queste due norme sembra dunque molto stretta. In realtà, però, è necessario fare alcune distinzioni fondamentali, sia dal punto di vista dei contenuti delle due normative, sia dal punto di vista dell’applicabilità delle stesse.

Analizzando i due testi, emerge ad esempio che nel caso del Testo 81/08 il legislatore prevede che la così detta esimente si applichi all’Azienda che ha adempiuto a tutti gli obblighi legislativi, mentre nel caso del DLgs 231/01, si fa riferimento all’introduzione di un sistema di gestione e controllo idoneo alla prevenzione dei reati. In questo secondo caso, quindi, non si parla di “condizioni necessarie e sufficienti”, ma di un insieme di misure più aperto, da valutare caso per caso.

Uno dei principi che ha portato a ciò è che il Testo 81/08 si riferisce, in massima parte, a delitti di natura COLPOSA, ovvero non deliberatamente pianificati. Il DLgs 231/01 riguarda invece delitti di natura DOLOSA, per i quali si riscontra dunque l’intenzionalità a commettere il reato.

L’approccio da mantenere in fase di adeguamento è dunque differente: legato in un caso all’ottemperanza precisa ad alcune norme ben definite e delimitate, dall’altro a una valutazione dei rischi e all’introduzione di un sistema di controllo che riduca il più possibile il pericolo di commissione dei reati.

Una sottigliezza spesso trascurata merita un’attenzione particolare: l’art.6 del DLgs. 231/01 recita “i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, …, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia …”. Mentre all’art. 30, co. 5 del D.Lgs. 81/08 si legge: “In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.”

Stando a queste disposizioni, un modello organizzativo definitivo (e non “in sede di prima applicazione”) deve essere opportunamente confrontato con quanto stabilito nelle linee guida dettate dalla Commissione di cui sopra, poiché le linee guida di Confindustria, generalmente utilizzate dalle Aziende nella realizzazione del modello, risultano in realtà prive, nelle parti corrispondenti, di fondamento giuridico.